Art. 16. Sezioni di fotoriproduzione Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione e' annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui e' annesso un laboratorio di legatoria e restauro.