Art. 16.
                     Sezioni di fotoriproduzione

  Presso  gli  archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di
esecuzione  del  presente decreto in numero non superiore a quaranta,
sono  istituite  sezioni  di  fotoriproduzione. Il regolamento indica
anche,  fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di
fotoriproduzione  e'  annesso  un  laboratorio  di legatoria, e altri
dieci in cui e' annesso un laboratorio di legatoria e restauro.