Art. 17.
          Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti

  Le  Amministrazioni  dello  Stato e gli enti pubblici danno notizia
della   fotoriproduzione   dei   propri  archivi  rispettivamente  al
sovrintendente  all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli
archivi  di  Stato  e  ai sovrintendenti archivistici competenti, che
provvedono  ad  informare  il centro di fotoriproduzione, legatoria e
restauro degli archivi di Stato.
  Presso  l'archivio  centrale  dello Stato e' istituito lo schedario
nazionale degli archivi fotoriprodotti.