Art. 17. Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato. Presso l'archivio centrale dello Stato e' istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.