Art. 31.
                           Uffici di leva

  Il  numero, le sedi ed il territorio di competenza, degli Uffici di
leva corrispondono a quelli dei Distretti militari.
  Gli  Uffici  di  leva  dipendono  direttamente  dal Ministro per la
difesa  e  sono  composti  da commissari di leva e da altro personale
civile  dell'Amministrazione  militare,  secondo le tabelle organiche
stabilite dal Ministro per la difesa.