Art. 31.
Uffici di leva
Il numero, le sedi ed il territorio di competenza, degli Uffici di
leva corrispondono a quelli dei Distretti militari.
Gli Uffici di leva dipendono direttamente dal Ministro per la
difesa e sono composti da commissari di leva e da altro personale
civile dell'Amministrazione militare, secondo le tabelle organiche
stabilite dal Ministro per la difesa.