Art. 22.

  A   coloro  i  quali  siano  rimasti  invalidi  per  effetto  della
catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano
deceduti  o  risultino  dispersi per la medesima causa viene concessa
una  rendita  di invalidita' o una rendita di riversibilita', secondo
le  norme  in  vigore  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro gli
infortuni  sul  lavoro,  di  cui  al regio decreto 17 agosto 1935, n.
1765,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  in  quanto
applicabili.
  Per  coloro  la  cui  rendita non e' calcolabile ai sensi del regio
decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,  e  successive  modificazioni e
integrazioni,  la determinazione della rendita sara' effettuata sulla
base  di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro per
il  tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  in relazione alla parte del reddito inerente alla attivita'
lavorativa,  entro  i  limiti minimi e massimi indicati dall'articolo
17, lettera a), della legge 19 gennaio 1963, n. 15.
  Le   rendite   di   cui   al   presente  articolo  sono  anticipate
dall'I.N.A.I.L.  e  vengono  rimborsate annualmente dallo Stato sulla
base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto
predetto.