Art. 23. I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attivita' nei Comuni e localita' indicati dal precedente articolo 1 continuano a fruire per se' e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, sempreche' non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo. I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei Comuni di cui al precedente articolo 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta, dell'assicurazione stessa, a carico dell'I.N.A.M. nei limiti, termini e modalita' previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.