Art. 23.

  I  lavoratori  subordinati  od autonomi che alla data del 9 ottobre
1963  esplicavano  la  loro attivita' nei Comuni e localita' indicati
dal  precedente  articolo  1 continuano a fruire per se' e per i loro
familiari  a  carico,  per  il  periodo di un quinquennio a decorrere
dalla  data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico
degli  Istituti,  Enti  o  Casse  presso  i quali i lavoratori stessi
risultavano  assicurati  contro  le  malattie, sempreche' non abbiano
diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.
  I  superstiti  di  lavoratori  subordinati od autonomi deceduti per
effetto  della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data
9  ottobre  1963,  nel  territorio  dei  Comuni  di cui al precedente
articolo  1,  i  quali  non abbiano altrimenti diritto all'assistenza
sanitaria  di  malattia,  fruiranno,  per  un  quinquennio dalla data
predetta,  dell'assicurazione  stessa,  a  carico  dell'I.N.A.M.  nei
limiti,  termini  e  modalita' previsti dalla legge 4 agosto 1955, n.
692, e successive modificazioni e integrazioni.