Art. 24. Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonche' ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare. Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.