Art. 24.

  Le  provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della
legge  4  novembre  1963,  n.  1457, sono prorogate fino al 31 luglio
1964,  e  sono  estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione
dopo  il  9 ottobre 1963, nonche' ai militari che hanno usufruito del
congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare.
  Alla  spesa  per  le  provvidenze  di  cui  al  precedente comma si
provvede  nei  modi  indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre
1963, n. 1457.