Art. 25.

  Nei  limiti  dell'assistenza  prevista  dal  decreto legislativo 23
marzo  1948,  n.  327,  ratificato  con  legge 5 gennaio 1953, n. 35,
concernente  la  previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori
italiani,  sara'  riconosciuta  la  precedenza nella erogazione delle
prestazioni  assistenziali  da  parte  dell'Ente nazionale assistenza
orfani  lavoratori  italiani  agli orfani dei lavoratori periti nella
sciagura  del  Vajont,  aventi  i  requisiti  richiesti  dalla  legge
suddetta.
  Gli  studenti  appartenenti a famiglie abitanti nei Comuni indicati
all'articolo  1 e che abbiano subito danni a seguito della catastrofe
del  9  ottobre  1963, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai
posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili in
deroga alle disposizioni vigenti.