Art. 15.

  L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal
seguente:
  "Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate
dall'articolo  9  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  nel testo
modificato  dalla  legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4
volte".