Art. 15. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte".