Art. 16.

  Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' sostituito dal seguente:
  "L'importo  mensile  delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed
ai  superstiti,  adeguato  ai  sensi dell'articolo 1, non puo' essere
inferiore ai seguenti minimi:
    a)  pensioni  di  invalidita',  di  vecchiaia  ed  in  favore dei
superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
    b)  pensioni  di  invalidita',  di  vecchiaia  ed  in  favore dei
superstiti  per  i  titolari  che abbiano compiuto i 65 anni di eta',
lire 19.500".