Art. 17. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, e' elevato a 86,4 volte. Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.