Art. 17.

  Il  coefficiente  di  moltiplicazione  delle pensioni base a carico
delle  Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
e per gli artigiani, e' elevato a 86,4 volte.
  Il  contributo  dovuto  dagli  artigiani  per  l'adeguamento  delle
pensioni,  a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463,
e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.