Art. 19. L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato.