Art. 19.

  L'ammontare  mensile della pensione nel casi in cui si applicano le
riduzioni  previste  dall'articolo  2  della legge 12 agosto 1962, n.
1338,  non  puo'  essere  inferiore,  al  netto  delle  maggiorazioni
spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di
cui al precedente articolo 1.
  Il  primo  comma  dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato.