Art. 20.

  Tutti  gli  stabilimenti  industriali,  oltre  agli  obblighi  loro
derivanti   dalla   classificazione   come  lavorazioni  insalubri  o
pericolose,  di  cui  all'articolo  216  del  testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265,
devono,  in  conformita'  al regolamento di esecuzione della presente
legge,  possedere  impianti,  installazioni  o  dispositivi  tali  da
contenere  entro  i  piu'  ristretti  limiti  che  il progresso della
tecnica  consenta  la  emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni
che,  oltre  a  costituire  comunque pericolo per la salute pubblica,
possano contribuire all'inquinamento atmosferico.
  Su  richiesta  delle  autorita' comunali o provinciali interessate,
l'accertamento  del  contributo all'inquinamento atmosferico da parte
degli  stabilimenti industriali, e' affidato al Comitato regionale di
cui all'articolo 5.
  A  tal  fine,  il  Comitato  regionale,  ove lo ritenga necessario,
delega  per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita
Commissione  provinciale  composta  dal  medico  provinciale  che  la
presiede, da un rappresentante del Comune, dal comandante provinciale
dei   vigili  del  fuoco,  dal  diretto  e  del  laboratorio  chimico
provinciale,  da  un ispettore del lavoro, da un rappresentante della
Camera  di  commercio,  industria  e  agricoltura,  da  un esperto di
chimica-fisica,  da  un  esperto in chimica industriale designati dal
Comitato regionale.
  Qualora  gli  stabilimenti  industriali,  a  seguito di sopralluogo
eseguito  ai  sensi  del  presente  articolo,  siano  riscontrati non
conformi  alle  volute  caratteristiche,  il Comune notifichera' agli
interessati  l'obbligo  di  eliminare  gli inconvenienti riscontrati,
nonche'  il  termine  entro  il quale tale eliminazione dovra' essere
effettuata.
  Trascorso   tale   termine   senza   che  gli  interessati  abbiano
provveduto,  i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000
a  lire  1.000,000,  Indipendentemente  dal  provvedimento penale, il
prefetto puo' ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.
  Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
  La  vigilanza  sugli  stabilimenti  industriali  di cui al presente
articolo  ai fini dell'inquinamento atmosferico e' affidata ai Comuni
e alle Province.
  Nel  caso  di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi
appartenenti  a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti
commi  e'  devoluta  alla  Commissione centrale di cui all'articolo 3
della  presente  legge.  In tal caso la notifica di cui al precedente
quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro per la sanita'; in
caso  di  inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale,
il Ministro puo' ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.