Art. 38.

  La produzione dei lieviti selezionati, destinati alla panificazione
di  farine provenienti da cereali maltati, e di estratto di malto, e'
soggetta  ad  autorizzazione  del  Ministero della sanita', presso il
quale deve essere depositata la formula di composizione del prodotto.
  Gli  stabilimenti  nei  quali si producono lieviti selezionati sono
soggetti  alla  vigilanza  da  parte dell'autorita' sanitaria e delle
altre autorita' competenti, sia centrali che periferiche, nelle forme
che  saranno  prescritte nel regolamento di esecuzione della presente
legge.
  Sulle  confezioni dei lieviti selezionati posti in commercio devono
essere  riportati il nome o la ragione sociale e la sede legale della
ditta,  la  sede dello stabilimento di produzione, le caratteristiche
del   prodotto  e  gli  estremi  dell'autorizzazione  rilasciata  dal
Ministero della sanita'.