Art. 20. Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e regolato dalle disposizioni seguenti: 1) l'elettore, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne; 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente: a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale; b) rinvia alle ore 8 del martedi lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione; c) alle ore 8 del martedi il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non e' compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, numero 361. Nel caso la elezione di uno o piu' consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.