Art. 20. 
Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e  delle  elezioni
  del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali 
 
  Nel caso la  elezione  del  Consiglio  regionale  delle  regioni  a
statuto normale abbia  luogo  contemporaneamente  alle  elezioni  dei
consigli provinciali e dei consigli comunali,  lo  svolgimento  delle
operazioni elettorali e regolato dalle disposizioni seguenti: 
    1) l'elettore, dopo che e' stata riconosciuta  la  sua  identita'
personale, ritira dal presidente del seggio  le  schede,  che  devono
essere di colore diverso, relative a  ciascuna  delle  elezioni  alle
quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le  riconsegna
contemporaneamente al presidente  stesso,  il  quale  le  pone  nelle
rispettive urne; 
    2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio,  dando  la
precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale. 
  Terminate  le  operazioni  di  scrutinio  per  tale  elezione,   il
presidente: 
    a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale; 
    b) rinvia alle ore 8 del martedi lo spoglio dei voti per le altre
elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne  contenenti  le
schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte  le
carte, i verbali ed il timbro della sezione,  scioglie  l'adunanza  e
provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione; 
    c) alle ore 8 del martedi il presidente, ricostituito l'ufficio e
constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli  accessi
della sala e  dei  sigilli  delle  urne  e  del  plico,  riprende  le
operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione
del consiglio provinciale. Tali  operazioni  devono  svolgersi  senza
interruzioni ed essere ultimate entro le  ore  16,  se  lo  scrutinio
riguarda una sola elezione, o  entro  le  ore  20,  se  lo  scrutinio
riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se  lo  scrutinio
non e' compiuto entro i predetti termini,  si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo  unico  delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957,  numero
361. 
  Nel caso la elezione di uno o piu' consigli regionali  abbia  luogo
contemporaneamente alle  elezioni  del  Senato  e  della  Camera  dei
deputati, si applicano le  norme  previste  dai  precedenti  commi  e
quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo  scrutinio  delle
schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo
gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.