Art. 21.
                                Spese

  Le  spese  inerenti  all'attuazione  delle  elezioni  dei  consigli
regionali,  ivi  comprese  le  competenze  spettanti  ai membri degli
uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni.
  Gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico dei componenti dei
seggi  elettorali  e  gli  altri comunque derivanti dall'applicazione
della   presente   legge,   non   facenti  carico  direttamente  alle
amministrazioni  statali od alle regioni interessate, sono anticipati
dai  comuni  e  sono  rimborsati  dalle regioni in base a documentato
rendiconto  da  presentarsi  entro  il termine perentorio di tre mesi
dalla data delle consultazioni.
  Nel  caso di contemporaneita' della elezione dei consigli regionali
con  la  elezione  dei  consigli provinciali e comunali ovvero con la
elezione  dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali,
vengono  ripartite  in  parti uguali, tra la regione e gli altri enti
interessati   alla   consultazione,   tutte  le  spese  derivanti  da
adempimenti  comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei
consigli  regionali,  sarebbero  state  a  carico  della  regione. Il
riparto,  predisposto  dai  comuni interessati, e' reso esecutivo dal
Commissario  del  Governo  per  ciascuna  regione,  sulla  base della
documentazione resa dai comuni stessi.
  Nel  caso di contemporaneita' della elezione dei consigli regionali
con  la  elezione  del  Senato  e della Camera dei deputati, tutte le
spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di
sola  elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della
regione,  vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente
nella misura di due terzi e di un terzo.