Art. 32.
                          Retta di degenza

  La  retta  giornaliera  di  degenza  e'  determinata  con  apposita
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione  di  ciascun  ente
ospedaliero.
  La retta giornaliera di degenza e' determinata sulla base del costo
complessivo   dell'assistenza  sanitaria  ospedaliera  prestata  agli
infermi.
  La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la
retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura ed il
mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti
previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 47 della presente
legge,  nonche'  ogni  altra  spesa  che  concorra a formare il costo
complessivo dell'assistenza ospedaliera.
  Nella  retta  devono  essere  comprese, altresi', le spese a carico
dell'ente   ospedaliero   iscritte  nel  bilancio  dell'anno  cui  si
riferiscono   le   spedalita',   per  l'ammortamento,  il  rinnovo  e
l'ammodernamento  delle  attrezzature  ospedaliere  per una quota non
superiore   complessivamente   al   quattro  per  cento  della  retta
determinata a norma dei precedenti commi.
  Le  spese  di  gestione  dei  centri  per le malattie sociali e del
lavoro  non  possono  determinare  aggravi  sulla retta di degenza in
misura  superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in
misura eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.
  I  proventi  delle  rette  ospedaliere  possono,  solo e fino ad un
ventesimo  del  loro  ammontare,  essere ceduti in delegazione per la
stipulazione di mutui destinati al finanziamento delle opere previste
al successivo articolo 34.
  Per i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione
di   ciascun  ente  ospedaliero  determina  una  retta  differenziata
riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.
  Le  tariffe  per  le  prestazioni  professionali  nei  riguardi dei
ricoverati  in  sale  speciali  sono di massima quelle previste dalla
tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.