Art. 33.
                     Fondo nazionale ospedaliero

  Nello  stato  di previsione della spesa del Ministero della sanita'
sara' iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero.
  Il fondo e' destinato alla concessione da parte del Ministero della
sanita'  di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo
delle   attrezzature   tecnico-sanitarie  degli  ospedali  e  per  il
miglioramento  e  adeguamento  di esse nei casi in cui la quota della
retta  di  degenza  prevista  nel  quarto  comma dell'articolo 32 non
riesca   a   coprire   le   spese  occorrenti,  osservando  le  norme
dell'articolo  5  della  legge  26  giugno  1965,  n. 717; nonche' al
pagamento  dell'integrazione  a  carico  dello Stato degli assegni ai
medici interni secondo le norme di cui al successivo articolo 47.
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  norma,
calcolato  per  l'anno  1967  in  lire  10  miliardi, si fara' fronte
mediante  riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 5381
iscritto  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
tesoro per i provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
  Al  fondo  previsto  dal  presente  articolo affluiscono altresi' i
proventi  di  donazioni,  eredita' e legati che pervengano allo Stato
con destinazione all'assistenza ospedaliera.
  Il   fondo   nazionale   ospedaliero   viene   inoltre  annualmente
incrementato  a  partire  dal  1968  con somme stanziate con la legge
ordinaria  di  bilancio  e  destinate  alla  concessione da parte del
Ministero della sanita' di contributi diretti a fronteggiare esigenze
funzionali  degli  enti  ospedalieri  in  condizioni  di  particolari
necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2.