Art. 33. Fondo nazionale ospedaliero Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' sara' iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero. Il fondo e' destinato alla concessione da parte del Ministero della sanita' di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza prevista nel quarto comma dell'articolo 32 non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717; nonche' al pagamento dell'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni secondo le norme di cui al successivo articolo 47. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma, calcolato per l'anno 1967 in lire 10 miliardi, si fara' fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 5381 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Al fondo previsto dal presente articolo affluiscono altresi' i proventi di donazioni, eredita' e legati che pervengano allo Stato con destinazione all'assistenza ospedaliera. Il fondo nazionale ospedaliero viene inoltre annualmente incrementato a partire dal 1968 con somme stanziate con la legge ordinaria di bilancio e destinate alla concessione da parte del Ministero della sanita' di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2.