Art. 34.
                 Garanzia per l'assunzione dei mutui

  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e  gli  enti ed istituti pubblici
autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e
le  province  possono  concedere  mutui  agli enti ospedalieri per la
costruzione  di  nuovi  ospedali,  l'ampliamento, la trasformazione e
l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici gia'
costruiti,   purche'  rispondenti  ai  requisiti  richiesti  per  gli
ospedali, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo
impianto.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  tesoro,  saranno definite le modalita' relative al
conferimento delle delegazioni.
  Gli  enti  di  previdenza sono autorizzati nei limiti del dieci per
cento   delle  disponibilita'  investibili  in  beni  patrimoniali  a
concedere mutui agli enti ospedalieri.