Art. 42.
(Diritto a pensione  della  vedova e della donna che non abbia potuto
             contrarre matrimonio a causa della guerra)

  La  vedova  del  militare  morto  per causa di servizio di guerra o
attinente  alla  guerra,  o  del civile morto per i fatti di cui agli
articoli  9 e 10 contro la quale non sussista sentenza di separazione
personale  passata  in  giudicato, ha diritto alla pensione di guerra
nella misura stabilita dall'annessa tabella G.
  Ai  soli  effetti  della  pensione  di  guerra, e' considerata come
vedova  la  donna  che  non  abbia potuto contrarre matrimonio per la
morte  del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro
tre   mesi  dalla  data  della  procura  da  lui  rilasciata  per  la
celebrazione del matrimonio.
  La  stessa  disposizione  e'  applicabile anche quando la morte del
militare  o  del  civile  sia  avvenuta  dopo  trascorso  il  termine
suddetto, ma durante lo stato di guerra e purche' le circostanze che,
impedirono  la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a
volonta' delle parti.
  Anche  in  mancanza  di  procura le disposizioni di cui al presente
articolo  sono  applicabili  quando  il  militare durante lo stato di
guerra  abbia  dichiarato  di  voler  contrarre  matrimonio,  purche'
risulti  da  apposito  atto stragiudiziale o da altro documento certo
uno  stato  preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le
circostanze   che  impedirono  la  celebrazione  del  matrimonio  non
risultino imputabili a volonta' delle parti.