Art. 42. (Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra) La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 9 e 10 contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G. Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio. La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purche' le circostanze che, impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti. Anche in mancanza di procura le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare durante lo stato di guerra abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti.