Art. 43.
(Trattamento speciale per le vedove  ed  i figli di invalidi di prima
                             categoria)

  Alla  vedova  e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria,
con  o  senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata
di   tre   anni   dal   decesso   del  dante  causa,  un  trattamento
corrispondente  alla  pensione di prima categoria, compreso l'assegno
complementare  oltre agli aumenti di cui all'articolo 24 primo comma,
lettera b), qualunque sia la causa del decesso.
  La  domanda  per  conseguire  i benefici di cui al precedente comma
deve  essere  presentata entro il termine perentorio di un anno dalla
data di morte dell'invalido.
  Dopo  il predetto periodo di tre anni, il trattamento pensionistico
e'  liquidato  nelle  misure  previste dalle annesse tabelle G e L La
vedova  e  gli  orfani  dell'invalido  di prima categoria con o senza
assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che
hanno  determinato  l'invalidita',  vengono  assimilati,  a tutti gli
effetti,  alla  vedova  e  agli  orfani  di cui all'articolo 42 ed ai
successivi articoli 50, 51 e 52.
  Alla   liquidazione  dei  benefici  di  cui  al  presente  articolo
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.