Art. 44.
       (Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio)

  La  vedova ha diritto alla pensione di guerra purche' il matrimonio
sia  avvenuto  anteriormente  alla  data  in cui vennero contratte le
ferite  o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile.
A  tale  effetto,  l'infermita',  non  dipendente  da  causa violenta
esterna,  si  presume contratta, per i civili, nel giorno dell'evento
di  guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e,
in  ogni  caso,  non  oltre  il  giorno dell'effettiva cessazione dal
servizio di guerra.
  Quando   il  matrimonio  sia  posteriore,  ma  la  richiesta  delle
pubblicazioni,  in  seguito  alle  quali  esso  venne  celebrato, sia
anteriore  alla  ferita  o  malattia, la vedova ha ugualmente diritto
alla pensione.
  La  vedova  ha  altresi'  diritto alla pensione di guerra quando il
matrimonio,  in  qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un
anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma.