Art. 45. (Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 37, 38 e 39) Quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 37, 38 e 39 abbiano acquistato il diritto a trattamento ordinario di quiescenza o di riforma previsto dall'articolo 34 della presente legge, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilita' ad essi spettante, conseguono la pensione di guerra. Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova o agli orfani e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utili a pensione. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dalla data d'insorgenza del diritto, l'assegno integratore e' concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Alla liquidazione del beneficio di cui al precedente comma, provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.