Art. 45.
  (Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 37, 38 e 39)

  Quando  il  militare o il civile, appartenente ad uno dei personali
contemplati  negli articoli 37, 38 e 39 abbiano acquistato il diritto
a   trattamento   ordinario  di  quiescenza  o  di  riforma  previsto
dall'articolo  34  della  presente  legge, la vedova e gli orfani, in
aggiunta   al   trattamento  di  riversibilita'  ad  essi  spettante,
conseguono la pensione di guerra.
  Se  il  militare  o  il  civile  non  abbia  raggiunto il limite di
anzianita'  per  conseguire  il  trattamento ordinario di quiescenza,
alla  vedova  o  agli orfani e' concesso, a domanda, in aggiunta alla
pensione  di  guerra,  un  assegno  integratore  commisurato  a tanti
ventesimi  della  pensione  minima  ordinaria  di  riversibilita' per
quanti sono gli anni di servizio utili a pensione. Qualora la domanda
venga  presentata  oltre un anno dalla data d'insorgenza del diritto,
l'assegno  integratore  e'  concesso a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda.
  Alla  liquidazione  del  beneficio  di  cui  al  precedente  comma,
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.