Art. 46. (Assegno di previdenza alla vedova) Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, e' concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600 anno di eta' o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 48. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al precedente comma ed in caso d'inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.