Art. 46.
                 (Assegno di previdenza alla vedova)

  Alla  vedova,  alla  vedova  assimilata, in possesso di pensione di
guerra di cui alle tabelle G ed I, e' concesso, a domanda, un assegno
di  previdenza  di  annue  lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600
anno di eta' o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile
a  qualsiasi  proficuo  lavoro e si trovi nelle condizioni economiche
previste dall'articolo 20.
  Nel  caso che l'invalidita' sia temporanea si applicano le norme di
cui al quinto comma del successivo articolo 48.
  L'assegno  decorre  dal  compimento dell'eta' di cui al primo comma
del presente articolo.
  Qualora  la  domanda  venga  presentata dopo un anno dal compimento
dell'eta'  di  cui  al  precedente  comma  ed  in caso d'inabilita' a
proficuo   lavoro,  l'assegno  decorre  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della presentazione della domanda.
  Alla   concessione   dell'assegno   di  cui  al  presente  articolo
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora
gli  aventi  diritto  siano  residenti  all'estero, l'Amministrazione
centrale del tesoro.
  Alla  revoca  dell'assegno  si  fa  luogo per i motivi e secondo le
modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
  I   beneficiari   di  assegno  di  previdenza  hanno  l'obbligo  di
denunciare  alla  competente  direzione  provinciale del tesoro o, se
residenti  all'estero,  al  Ministero  del  tesoro,  anche tramite le
autorita'  consolari,  il verificarsi delle condizioni che comportino
la perdita del diritto all'assegno stesso.
  I  titolari  di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di
previdenza nella misura piu' favorevole.