Art. 47.
                         (Capitale vedovile)

  La  vedova  che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha
diritto di conseguire un capitale pari a:
    sette  annualita'  della pensione vedovile di guerra, contemplata
nell'annessa  tabella  G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia
oltrepassato i 25 anni;
    sei  annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma
non i 30 anni;
    cinque  annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30,
ma non i 35 anni;
    quattro annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35,
ma non i 40 anni;
    tre  annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma
non i 50 anni;
    due  annualita'  se,  alla stessa data, abbia oltrepassato il 50°
anno di eta'.
  La  domanda  per  ottenere  il  capitale  di  cui sopra deve essere
presentata  entro  il termine perentorio di 180 giorni dalla data del
nuovo  matrimonio  o  della  consegna del libretto di pensione, se il
matrimonio e' avvenuto anteriormente.
  Alla  liquidazione  del  beneficio  di  cui  al  presente  articolo
provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.