Art. 47. (Capitale vedovile) La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha diritto di conseguire un capitale pari a: sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplata nell'annessa tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni; sei annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni; quattro annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni; tre annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni; due annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di eta'. La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente. Alla liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.