Art. 48.
                (Coesistenza di figli con la vedova)

  Quando  esistono  orfani  di  eta'  minore  dei  21 anni ed inoltre
nubili, se di sesso femminile, alla vedova del militare o del civile,
e'  corrisposta  la  pensione  nella  misura  indicata  nella annessa
tabella I, anziche' nella misura di cui alla tabella G.
  I  figli  e  le  figlie  nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai
minori  qualora  siano  o  divengano  comunque  inabili  a  qualsiasi
proficuo lavoro.
  Sono  altresi'  equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili
se  di  sesso  femminile,  iscritti  ad  universita'  o  ad  istituti
superiori  equiparati  per  tutta  la  durata  del corso legale degli
studi, ma non oltre il 260 anno di eta'.
  Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente
articolo,  la  vedova  puo'  ugualmente  conseguire la pensione nella
misura indicata dalla tabella I quando sia o divenga comunque inabile
a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche di
cui all'articolo 20.
  Nel  caso  che  l'invalidita'  sia  temporanea,  la  pensione viene
liquidata  in  base  alla suddetta tabella I per periodi di tempo non
inferiori  a  due  anni  ne'  superiori  a quattro. La somma dei vari
periodi  non  puo'  eccedere  gli otto anni, al termine dei quali, se
l'invalidita'  permanga, la detta pensione viene concessa a vita. Gli
accertamenti  sanitari  da  effettuarsi al termine di ciascun periodo
d'inabilita' sono disposti d'ufficio.
  L'inabilita'  a  qualsiasi  proficuo  lavoro  della  vedova  e'  da
considerarsi presunta al compimento dell'eta' di 65 anni.
  Qualora  la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico nella
misura   di   cui  all'annessa  tabella  G,  l'aumento  tabellare  e'
liquidato,  a  domanda,  dalle  competenti  direzioni provinciali del
tesoro.