Art. 48. (Coesistenza di figli con la vedova) Quando esistono orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se di sesso femminile, alla vedova del militare o del civile, e' corrisposta la pensione nella misura indicata nella annessa tabella I, anziche' nella misura di cui alla tabella G. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minori qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Sono altresi' equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 260 anno di eta'. Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova puo' ugualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalla tabella I quando sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche di cui all'articolo 20. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alla suddetta tabella I per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita. Gli accertamenti sanitari da effettuarsi al termine di ciascun periodo d'inabilita' sono disposti d'ufficio. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento dell'eta' di 65 anni. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico nella misura di cui all'annessa tabella G, l'aumento tabellare e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.