Art. 49. (Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole) In caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la vedova e' in godimento, e' ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 72.000 per ciascun orfano finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile, se di sesso femminile, oppure, anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidita' sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Il suddetto aumento compete, altresi', per ciascuno degli orfani, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 260 anno di eta'. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.