Art. 49.
(Integrazione della pensione della  vedova  in caso di coesistenza di
                               prole)

  In  caso  di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la
vedova  e' in godimento, e' ulteriormente integrata con un aumento di
annue  lire  72.000 per ciascun orfano finche' non compia il 21° anno
di  eta'  e  sia  nubile,  se  di sesso femminile, oppure, anche dopo
compiuti  gli  anni  21,  purche'  sia  comunque  inabile a qualsiasi
proficuo  lavoro.  Qualora l'invalidita' sia temporanea, si applicano
le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
  Il  suddetto  aumento compete, altresi', per ciascuno degli orfani,
nubili  se  di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti
superiori  equiparati,  per  tutta  la  durata del corso legale degli
studi, ma non oltre il 260 anno di eta'.
  Qualora  la  vedova  fruisca  gia'  del  trattamento pensionistico,
l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a
domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.