Art. 51.
          (Figli con diritto a pensione inabili al lavoro)

  Hanno  diritto  alla  pensione,  nei  casi  previsti dal precedente
articolo  50,  anche  i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti
comunque  inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto
la  maggiore  eta', oppure prima della data di cessazione del diritto
da parte del genitore.
  Nei  casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui al
quinto comma dell'articolo 48.