Art. 52.
                   (Figli equiparati ai legittimi)

  I  figli  legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai
figli legittimi, nel diritto a pensione di guerra.
  Sono  equiparati  ai  figli legittimi anche i figli legittimati per
decreto  del  Presidente  della Repubblica, i figli adottivi, i figli
naturali  riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano
stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente
comma, il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore
alla  data di compimento del 600 anno di eta' da parte del militare o
del  civile;  ovvero, anteriore alla data dell'evento che cagiono' la
morte del militare e del civile.