Art. 53.
(Concessione  in via provvisoria del trattamento pensionistico per le
  vedove  ed  orfani  di  titolari  di pensione o assegno rinnovabile
  dalla 2° all'8° categoria deceduti per invalidita' di guerra).

  Nei  casi  di  cui  agli  articoli  42, 50, 51 e 52, a favore delle
vedove  e  degli  orfani  di  invalidi forniti di pensione od assegno
dalla  2°  all'8°  categoria,  e'  liquidato  in via provvisoria e su
domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del
tesoro,  IL  trattamento  pensionistico  nella  misura prevista dalla
annessa  tabella  L,  salvo  i provvedimenti definitivi di competenza
dell'amministrazione centrale.