Art. 53. (Concessione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove ed orfani di titolari di pensione o assegno rinnovabile dalla 2° all'8° categoria deceduti per invalidita' di guerra). Nei casi di cui agli articoli 42, 50, 51 e 52, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2° all'8° categoria, e' liquidato in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, IL trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.