Art. 54.
                 (Assegno di previdenza agli orfani)

  Agli  orfani  maggiorenni  comunque  inabili  a  qualsiasi proficuo
lavoro,   che   si   trovino  nelle  condizioni  economiche  previste
dall'articolo  20,  e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione
di  guerra  di  cui  alla tabella I, un assegno di previdenza di lire
114.000 annue.
  Tra gli orfani l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e,
ove  venga  a  cessare il diritto di taluno di essi, si consolida per
intero nei superstiti.
  L'assegno  decorre  dal  primo  giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda.
  Alla   concessione   dell'assegno   di  cui  al  presente  articolo
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora
gli  aventi  diritto  siano  residenti  all'estero, l'amministrazione
centrale del tesoro.
  Alla  revoca  dell'assegno  si  fa  luogo per i motivi e secondo le
modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
  I   beneficiari   di  assegno  di  previdenza  hanno  l'obbligo  di
denunciare  alla  competente  direzione  provinciale  del tesoro e se
residenti  all'estero,  al  Ministero  del  tesoro,  anche tramite le
autorita'  consolari,  il verificarsi delle condizioni che comportino
la perdita del diritto all'assegno stesso.
  I  titolari  di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di
previdenza nella misura piu' favorevole.