Art. 55. (Estinzione del diritto dei figli) Decadono dal diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21° anno di eta' e le figlie, anche di eta' minore, che contraggono matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 50 per gli orfani studenti universitari e dall'articolo 51 per i casi di inabilita' al lavoro.