Art. 55.
                 (Estinzione del diritto dei figli)

  Decadono  dal  diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21°
anno  di  eta'  e  le  figlie,  anche di eta' minore, che contraggono
matrimonio,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 50 per gli orfani
studenti  universitari e dall'articolo 51 per i casi di inabilita' al
lavoro.