Art. 56.
     (Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati)

  Alla  vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o
da  taluno  soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio
del  coniuge  deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, e'
devoluta  la  meta'  della  pensione  ad  essa  spettante  a  termini
dell'articolo 42.
  L'altra  meta'  e' divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati
che ne abbiano diritto.
  Se  esiste  un  solo  figlio legittimo, o a questo equiparato, alla
vedova,  vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente
quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.
  L'aumento  per  coesistenza  di  orfani,  di  cui  all'articolo 48,
risultante  dalla  differenza  tra  le  tabelle  I  e  G, e' devoluto
esclusivamente  agli  orfani che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo stesso.
  Se  la  vedova  si trovi nelle condizioni previste dal quarto comma
dell'articolo  48,  anche  l'aumento  di  cui al precedente comma del
presente   articolo  e'  ripartito  tra  essa  e  gli  orfani,  nelle
proporzioni stabilite per la pensione.
  Qualora  la  vedova  e  l'orfano  separato abbiano entrambi diritto
all'assegno  di  previdenza di cui agli articoli 46 e 54 tale assegno
viene ripartito fra loro nella misura indicata nel precedente comma.
  L'aumento   integratore   di   cui   all'articolo  49  e'  devoluto
esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.
  Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente
articolo  provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a
termini del secondo comma del successivo articolo 61.