Art. 56. (Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati) Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, e' devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 42. L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto. Se esiste un solo figlio legittimo, o a questo equiparato, alla vedova, vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato. L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 48, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, e' devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso. Se la vedova si trovi nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 48, anche l'aumento di cui al precedente comma del presente articolo e' ripartito tra essa e gli orfani, nelle proporzioni stabilite per la pensione. Qualora la vedova e l'orfano separato abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza di cui agli articoli 46 e 54 tale assegno viene ripartito fra loro nella misura indicata nel precedente comma. L'aumento integratore di cui all'articolo 49 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi. Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo articolo 61.