Art. 57.
(Vedova  priva di patria potesta' - Poteri del giudice tutelare nello
  stabilire la misura del riparto della pensione).

  Se  la  vedova  e'  privata in tutto o in parte dei poteri inerenti
alla  patria  potesta', ovvero trascuri di provvedere alla educazione
dell'orfano  in  relazione  ai mezzi di cui puo' disporre, il giudice
delle tutele, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, puo'
determinare  la  quota  spettante  al figlio sulla pensione in misura
anche  maggiore  di quella stabilita dall'articolo 56 e puo' ordinare
che sia riscossa, amministrata ed erogata a vantaggio dell'orfano dal
comitato provinciale o da alcuni degli enti indicati nell'articolo 24
della legge predetta.
  Il  giudice delle tutele puo' nel caso in cui l'orfano sia affidato
ad  un  istituto,  ordinare  che  il  pagamento  delle  quote ad esso
spettanti,  a  termini  della  presente legge, sia fatta direttamente
all'istituto.
  Analogo  provvedimento il giudice delle tutele puo' adottare quando
l'orfano sia soggetto a tutela.
  Resta  impregiudicato  ogni  altro  diritto  che  possa spettare al
figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.
  Le  ordinanze  del  giudice delle tutele sono eseguite a cura delle
competenti direzioni provinciali del tesoro.