Art. 59. (Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra). Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla 2° all'8° categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L, purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 50, 51 e 52. Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni il trattamento di cui al presente articolo e' concesso in misura maggiorata secondo quanto stabilito dalla predetta tabella L. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono equiparati ai minorenni i figli e le figlie nubili qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, nonche' i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di eta'. Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o dai figli equiparati ai legittimi ai sensi del secondo comma dell'articolo 52, il trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'articolo 56, pero' la maggiorazione del trattamento disposta dal terzo comma del presente articolo e' devoluta esclusivamente agli orfani. Alla concessione del trattamento di cui alla tabella L provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale. Se l'invalido gia' provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra.