Art. 59.
(Trattamento  dovuto  alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2°
  all'8°  categoria  deceduti  per  cause diverse dall'invalidita' di
  guerra).

  Quando  il  militare o il civile mutilato od invalido di guerra per
una  infermita'  ascrivibile  dalla  2° all'8° categoria dell'annessa
tabella  A  venga  a  morire  per  cause  diverse da quelle che hanno
determinato  l'invalidita', alla vedova, contro la quale non sussista
sentenza  di  separazione  personale  passata in giudicato, spetta il
trattamento  economico  stabilito  dall'annessa tabella L, purche' il
matrimonio  sia  durato  non  meno  di  un anno ovvero sia nata prole
ancorche' postuma.
  Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 50, 51 e 52.
  Nei  casi  in  cui  con  la  vedova  coesistano orfani minorenni il
trattamento  di  cui  al  presente  articolo  e'  concesso  in misura
maggiorata secondo quanto stabilito dalla predetta tabella L.
  Ai  fini dell'applicazione del precedente comma, sono equiparati ai
minorenni  i  figli  e  le  figlie  nubili  qualora siano o divengano
comunque  inabili  a  qualsiasi  proficuo  lavoro,  nonche'  i  figli
maggiorenni,  nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o
ad  istituti  superiori  equiparati,  per  tutta  la durata del corso
legale degli studi ma non oltre il 26° anno di eta'.
  Nei  casi  in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi
da  tutti  o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente
matrimonio del marito deceduto o dai figli equiparati ai legittimi ai
sensi del secondo comma dell'articolo 52, il trattamento economico di
cui  al  primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai
criteri  stabiliti  dall'articolo  56,  pero'  la  maggiorazione  del
trattamento  disposta  dal  terzo  comma  del  presente  articolo  e'
devoluta esclusivamente agli orfani.
  Alla  concessione del trattamento di cui alla tabella L provvedono,
a  domanda  degli  interessati  ed  in via provvisoria, le competenti
direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di
competenza dell'amministrazione centrale.
  Se  l'invalido gia' provvisto di pensione o di assegno muoia per un
nuovo  evento  di  guerra, il trattamento di cui al presente articolo
non  e'  di  ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli
orfani,   della  pensione  di  guerra  che  possa  loro  spettare  in
conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra.