Art. 60. (Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra). Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, e' concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue. Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56. Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61.