Art. 60.
(Assegno  di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi
  dalla    2°   all'8°   categoria   deceduti   per   cause   diverse
  dall'invalidita' di guerra).

  Alle  vedove  ed  agli  orfani aventi diritto al trattamento di cui
all'articolo  59,  e'  concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni
previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura
di lire 66.000 annue.
  Qualora  la  vedova  e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi
diritto  all'assegno  di  previdenza,  questo viene ripartito fra gli
stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.
  Alla  concessione  ed  alla ripartizione dell'assegno di previdenza
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le
modalita'  previste  dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo
61.