Art. 62.
(Equiparazione alla vedova del vedovo  di  donna  morta a causa della
                               guerra)

  Le  disposizioni  di  cui  al presente titolo si applicano anche al
vedovo  della  donna  morta  per causa del servizio di guerra o per i
fatti contemplati negli articoli 9 e 10.
  La  concessione  della  pensione  di guerra al vedovo, ai sensi del
precedente  comma,  e'  subordinata  alla condizione che questo abbia
raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia o divenga inabile a qualsiasi
proficuo  lavoro e che, inoltre, si trovi nelle condizioni economiche
previste nell'articolo 20.
  Nel  calcolare  l'eta'  del  vedovo,  ai  soli effetti del presente
articolo,  la  frazione  di  anno  si  considera come anno intero, se
eccede  i  sei  mesi,  e  si trascura se e' uguale o inferiore ai sei
mesi.
  Nei  casi  di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al
quinto comma dell'articolo 48.
  Il  vedovo  che  passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se
contrae  matrimonio  con  donna  che  fruisce  di  reddito  in misura
superiore ai limiti previsti dall'articolo 20.