Art. 62. (Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta a causa della guerra) Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o per i fatti contemplati negli articoli 9 e 10. La concessione della pensione di guerra al vedovo, ai sensi del precedente comma, e' subordinata alla condizione che questo abbia raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovi nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20. Nel calcolare l'eta' del vedovo, ai soli effetti del presente articolo, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai limiti previsti dall'articolo 20.