Art. 63. (Estensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 280 anno di eta', purche' non esplichino attivita' lavorativa e non abbiano redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.