Art. 63.
(Estensione  in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari
  dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni).

  Ai   fini   dell'applicazione  delle  disposizioni  concernenti  la
protezione  e  l'assistenza  degli orfani di guerra e dei figli degli
invalidi  di  guerra,  sono  equiparati  ai  minorenni  gli  studenti
universitari  fino  al  compimento  del 280 anno di eta', purche' non
esplichino  attivita'  lavorativa  e  non abbiano redditi per i quali
siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.