Art. 26. Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonche' quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.