Art. 29.
                       (Copertura finanziaria)

  Alla  spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5
giugno   1967,   n.  417,  per  il  funzionamento  delle  commissioni
provinciali  per  il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16
della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della
somma  stanziata  sul  capitolo  1250 dello stato di previsione della
spesa  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1968.