Art. 29. (Copertura finanziaria) Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.