Art. 30.
                         (Norma transitoria)

  Gli  invalidi  e  gli  altri aventi diritto, gia' obbligatoriamente
assunti  dai  pubblici  e privati datori di lavoro, sono mantenuti in
servizio  anche  se  superino il numero di unita' da occupare in base
alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonche' se gia'
assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.