Art. 31.
                         (Entrata in vigore)

  La  presente  legge  entra  in  vigore  nel  1° giorno del semestre
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale. Hanno
immediata  applicazione  le  norme  concernenti la costituzione delle
commissioni  provinciali e della sottocommissione di cui all'articolo
18.
 Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - BOSCO - COLOMBO -
                                                                REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE