Art. 31. (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'articolo 18. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE