Art. 50.
Trattamento economico del personale   in   aspettativa   per   motivi
                              sindacali

  Al  personale  collocato  in  aspettativa  ai  sensi del precedente
articolo  sono  corrisposti,  a  carico  dell'amministrazione  da cui
dipende,  gli  assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni,
nella  qualifica  o  categoria  o  classe  di  appartenenza,  escluse
soltanto  le  indennita'  che retribuiscono il lavoro straordinario o
servizi  o  funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni
effettivamente rese.
  Dagli assegni predetti sono detratti quelli eventualmente percepiti
a  carico  delle  organizzazioni sindacali i' titolo di retribuzione,
escluse le indennita' per rimborso spese o di rappresentanza.
  I  periodi  di aspettativa per motivi sindacali, sono utili a tutti
gli effetti, tranne che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario.
  L'aspettativa  ha  termine  con la cessazione, per qualsiasi causa,
dell'incarico sindacale.