Art. 50. Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi o funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali i' titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese o di rappresentanza. I periodi di aspettativa per motivi sindacali, sono utili a tutti gli effetti, tranne che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico sindacale.