Art. 53.
          Delega per la riscossione di contributi sindacali

  I dipendenti ospedalieri hanno facolta' di rilasciare delega esente
da  tassa  di  bollo  e  dalla  registrazione, a favore della propria
organizzazione  sindacale  per  la  riscossione  di una quota mensile
dello  stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
  Le   trattenute   operate   dalle   singole  amministrazioni  sulle
retribuzioni   dei  dipendenti  ospedalieri,  in  base  alle  deleghe
presentate  dalle  organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse
organizzazioni  secondo modalita' da concordare con le organizzazioni
medesime.