Art. 53. Delega per la riscossione di contributi sindacali I dipendenti ospedalieri hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti ospedalieri, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare con le organizzazioni medesime.