Art. 54.
                         Commissione interna

  In  ogni  ente  e'  eletta  da  tutto  il personale una commissione
interna di rappresentanza con il compito fondamentale di concorrere a
mantenere  normali  i  rapporti  tra l'amministrazione e il personale
dipendente per il regolare svolgimento dell'attivita' ospedaliera.
  Alla commissione interna spetta inoltre:
    1)   intervenire   presso   l'amministrazione   per   la   esatta
applicazione  degli  accordi  sindacali,  della legislazione sociale,
delle  norme  di igiene o di sicurezza del lavoro, salva la eventuale
successiva azione presso i competenti organi;
    2) comporre le controversie collettive ed individuali relative al
servizio;
    3)  formulare  proposte  per  il  migliore  andamento dei servizi
ospedalieri;
    4)  contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti
delle   istituzioni  interne  di  carattere  sociale,  previdenziale,
assistenziale,  culturale  e ricreativo, delle mense e degli spacci e
vigilare   attraverso   i  propri  componenti  per  il  loro  miglior
funzionamento.