Art. 34.

  I  contratti  di  assicurazione  della responsabilita' civile per i
danni  causati  dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di
entrata  in  vigore  dell'obbligo  dell'assicurazione, debbono essere
adeguati,  con effetto da tale data, alle disposizioni della presente
legge  cui divengono soggetti. L'assicurato e' tenuto, ove occorra, a
corrispondere il relativo maggior premio.