Art. 34. I contratti di assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato e' tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.