Art. 35. Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per cento dei premi lordi dell'ultimo esercizio per il quale e' stato approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati. La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente e' computabile ai fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.