Art. 35.

  Le  imprese  che  alla  data  di  pubblicazione  del regolamento di
esecuzione  della  presente  legge  esercitino  nel  territorio della
Repubblica  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni
causati   dalla   circolazione  dei  veicoli,  debbono  costituire  e
vincolare  una  cauzione  iniziale  aggiuntiva  a  quella  prescritta
dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  1959, n. 449, ragguagliata al 10 per
cento  dei  premi  lordi  dell'ultimo esercizio per il quale e' stato
approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate
nell'esercizio  stesso  o  anteriormente, escluse le imposte a carico
degli assicurati.
  La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente e' computabile ai
fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.