Art. 36.

  Le  assicurazioni  della  responsabilita'  civile per danni causati
dalla  circolazione  dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi
stabilita  dalla  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  nella  misura
proporzionale  di  lire  5  per  ogni  cento  lire del premio e degli
accessori.  Tale  misura  resta  ferma  anche  nel caso in cui con lo
stesso   contratto   siano   assicurati,  insieme  al  rischio  della
responsabilita'  civile,  anche altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
  Per  le  quietanze  inerenti al pagamento di somme in dipendenza di
contratti  di  assicurazione  di  cui al precedente comma, rilasciate
all'impresa  assicuratrice  dall'assicurato  o dal danneggiato o loro
aventi  causa,  anche  se  risultati da atto formale o aventi effetto
transattivo  e  anche  se  comprensive, oltre che dell'indennizzo, di
spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla
polizza,  restano  ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216.
  Tutte  le  operazioni  e  gli  atti  necessari per il pagamento dei
risarcimenti  corrisposti  a  norma  dell'articolo 19, nonche' quelli
inerenti  ai  rapporti  fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
e  le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalla formalita' della registrazione.