Art. 37. Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere. Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali. Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto. Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", che provvedera' a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.