Art. 37.

  Gli  aventi  diritto  al  risarcimento  nei confronti di assicurati
presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o
a  quella  in  cui  essa  entra  in  vigore,  si  trovino in stato di
liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei
confronti  delle  imprese  designate  a  norma  dell'articolo  20 per
conseguire,  nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non
oltre  i  massimali  indicati  nella tabella A allegata alla presente
legge,  la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che,
rispetto  a  detti  limiti,  non  sia  stata soddisfatta con la prima
distribuzione  dell'attivo  dell'impresa  in  liquidazione alla quale
essi sono stati ammessi a concorrere.
  Le  disposizioni  di  cui  al precedente comma non sono applicabili
alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.
  Le  disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli
assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.
  Le   somme   dovute   nelle   successive   eventuali  distribuzioni
dell'attivo  a  coloro  che  si  sono  avvalsi delle disposizioni del
presente   articolo,  saranno  versate  dal  commissario  liquidatore
all'INA,  gestione  autonoma  del  "Fondo  di garanzia per le vittime
della  strada",  che  provvedera' a rimborsare alle imprese designate
tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.