Art. 38. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni gia' svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine e' disposto lo aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella B allegata alla presente legge. All'onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sara' provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo e' elevata all'1,25 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.