Art. 38.

  Presso    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato   e'   istituita   la   Direzione   generale   delle
assicurazioni  private  e  di interesse collettivo con i compiti e le
funzioni  gia'  svolte  dall'Ispettorato  delle assicurazioni private
istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal
fine  e'  disposto lo aumento di un posto nell'organico dei direttori
generali   del  ruolo  dell'amministrazione  centrale  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Presso    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  e'  istituito  il  ruolo  tecnico  ispettivo  delle
assicurazioni  private  e  d'interesse  collettivo,  le cui dotazioni
organiche  sono  determinate  nella  tabella B allegata alla presente
legge.
  All'onere  derivante  dalla  istituzione della Direzione generale e
del  ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sara' provveduto con
le  maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo
67  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  13  febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima
di detto contributo e' elevata all'1,25 per mille dei premi incassati
dalle imprese in ciascun esercizio.