Art. 41.

  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge, dieci posti del
ruolo  tecnico  ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del
ruolo  tecnico  ispettivo  della  carriera  di  concetto, di cui alla
tabella B allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con
le  modalita'  stabilite  dall'articolo 200 del testo unico approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
a  impiegati  appartenenti,  rispettivamente,  a ruoli amministrativi
della  carriera  direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di
concetto    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.
  Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti
di  nuova  istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di
posizioni in soprannumero.