Art. 41. Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalita' stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero.